Descrizione
Il noleggio senza conducente di veicoli è l’attività professionale esercitata da chi dà in locazione al cliente:
- autovetture
- autocaravan o roulotte
- motoveicoli
- biciclette
- ciclomotori
- veicoli a trazione animale
- natanti.
Questa attività può avvenire a titolo gratuito o a pagamento e a seconda delle esigenze del cliente (ad esempio auto di cortesia).
Possono essere destinati a locazione senza conducente tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi. Sono esclusi i veicoli destinati al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a sei tonnellate e i veicoli, diversi dalle autovetture, destinati al trasporto di persone.
La circolare del Ministero dei Trasporti 16/03/2015, n. 5681 riassume e precisa le condizioni che rendono possibile la locazione di veicoli adibiti al trasporto merci .
Approfondimenti
Gli esercenti di attività di noleggio di veicoli senza conducente devono comunicare, contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, come disposto dal Decreto legge 04/10/2018, n. 113, art. 17, com. 1.
La comunicazione deve avvenire tramite il portale C.a.R.G.O.S., secondo le modalità previste dal Decreto ministeriale 29/10/2021.
La rimessa dei veicoli utilizzata per svolgere l'attività può essere pubblica o privata, a cielo aperto o al chiuso.
Natanti da diporto o di moto d'acqua
Sono soggetti a comunicazione di inizio attività all'autorità marittima o della navigazione interna competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, la locazione e il noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua di cui al Decreto ministeriale 01/09/2021, art. 2.
Natanti in appoggio alle immersioni subacquee
Sono soggetti a comunicazione di inizio attività all'autorità marittima o delle acque interne competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, i centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS che intendono utilizzare natanti in appoggio alle immersioni subacquee Decreto ministeriale 01/09/2021, art. 8.