Pagare l'imposta di bollo

Descrizione

Marca da bollo

Alla presentazione di una domanda telematica

Sulle domande che prevedono l’emanazione di un provvedimento amministrativo deve essere apposta una marca da bollo da 16,00 €. Il Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, all. A, art. 3 prevede che:

Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

In questo caso devi acquistare una marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione della domanda e comunicare all'Amministrazione il numero identificativo (seriale). Con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà devi inoltre attestare che la marca da bollo indicata non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento.

Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo è quello evidenziato in rosso.

Al ritiro di un provvedimento digitale

Se ti sarà rilasciato un provvedimento digitale dovrai comunicare all'Amministrazione il numero identificativo (seriale) della marca da bollo. Devi inoltre attestare tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che la marca da bollo indicata non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento.

Approfondimenti

Le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo sono individuate dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, all. B:

Art. 16.
Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.


Art. 21. 
Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà  di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini  suindicati  e relative copie. Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie. 


Art. 27-bis, com 1.
Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

e dal Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117 (esclusivamente per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore - RUNTS):

Art. 82, com 5.
Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti sono esenti dall'imposta di bollo.