Descrizione
L'erborista è sia colui che raccoglie, coltiva e prepara le piante officinali sia colui che commercia in prodotti di erboristeria cioè prodotti derivanti da piante officinali.
La raccolta di specie officinali spontanee è consentita previa specifica autorizzazione, ovvero mediante rilascio di apposito tesserino, da parte delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo comprese nell'elenco di cui al Decreto ministeriale 24/01/2022, n. 29551 e il suo allegato.
Per prodotti erboristici si intendono i prodotti a base di piante officinali singole o in miscela o parte di pianta fresca o essiccata e loro derivati ed altre sostanze o prodotti naturali aventi finalità salutistiche, diversi da medicinali, integratori alimentari, prodotti cosmetici, prodotti aromatici e coloranti, intesi a favorire lo stato di benessere dell’organismo umano o animale; conseguentemente i prodotti erboristici, alla dose utilizzata, non possono vantare attività terapeutica o nutrizionale.
Trattandosi di un esercizio commerciale per la vendita di prodotti alimentari e/o non alimentari, lo svolgimento dell'attività di erboristeria è soggetto agli stessi adempimenti previsti per il commercio in esercizio di vicinato, in una media struttura di vendita o in una grande struttura di vendita.