Procedimenti di competenza dei Vigili del Fuoco: rilascio del parere in deroga per edifici e impianti non conformi (pin4)

(urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2011-08-01;151)
  • Servizio attivo
Procedimenti di competenza dei Vigili del Fuoco: procedimento di rilascio del parere in deroga per edifici e impianti non conformi (pin4)

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

La procedura prevista per l'istruttoria delle pratiche di competenza dei Vigili del Fuoco è definita in dettaglio dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151.

Istanza di deroga all’osservanza della vigente normativa antincendio
Elaborati grafici
Relazione tecnica

Costi

La presentazione della pratiche di competenza dei Vigili del Fuoco è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria/istruttoria, da versare tramite una delle modalità previste.

Per agevolare il calcolo dell'importo da versare per la presentazione della pratica, sul sito del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è pubblicata un'apposita sezione per il calcolo automatico.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 60 giorni

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio direttamente online tramite la tua identità digitale

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio

Ulteriori informazioni

    Argomenti:
    • Imprese
    Categorie:
    • Imprese e commercio
    Ultimo aggiornamento: 02/08/2023 22:22.27